La Regione riconosce nella partecipazione degli enti locali alla sua attivita', anche legislativa e politico-amministrativa, un momento essenziale dell'autonomia e del decentramento politico ed amministrativo. Favorisce il potenziamento effettivo della autonomia dei Comuni e delle Province e ne coordina l'azione con gli obiettivi della programmazione.

Testo vigente dal 3 agosto 1971

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1971-07-28;519~art48 · fonte del testo