[1]Esecutivita' delle deliberazioni

[2]Le deliberazioni degli organi regionali possono essere dichiarate immediatamente eseguibili per specifiche ragioni di urgenza che ne rendano indilazionabile l'esecuzione; in tal caso e' necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri assegnati al collegio deliberante.

Testo vigente dal 28 luglio 1971

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1971-07-22;480~art54 · fonte del testo