La Regione, nei modi stabiliti dalla legge regionale, agevola le procedure e fornisce gli strumenti necessari per l'esercizio del diritto d'iniziativa. Le Commissioni consiliari ammettono alla discussione delle proposte delegazioni dei presentatori, con le modalita' e i limiti previsti dal Regolamento del Consiglio regionale.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-05-22;350~art65 · fonte del testo