[1]Partecipazione dei proponenti

[2]La Regione, nei modi stabiliti con legge regionale agevola la procedura per l'esercizio del diritto di iniziativa popolare. Delegazioni di cittadini o dei Consigli provinciali o dei Consigli comunali proponenti sono ascoltate dalla Commissione consiliare.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

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Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:1971-05-22;348~art52 · fonte del testo