La Regione adotta un piano urbanistico territoriale per l'ordinato sviluppo degli insediamenti umani e produttivi; - concorre alla difesa del suolo, delle risorse idriche, dell'ambiente ecologico, del paesaggio; - pianifica e coordina le localizzazioni degli impianti industriali e turistici, le infrastrutture sociali e ogni altra attivita' produttiva; - attua le iniziative necessarie all'approvvigionamento idrico del territorio.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-05-22;349~art4 · fonte del testo