La Regione adotta la programmazione economica come metodo fondamentale dell'azione volta a creare un sistema di rapporti di produzione fondati sul principio della giustizia sociale; - partecipa, con proprie iniziative, all'attivita' di programmazione nazionale diretta a superare gli squilibri territoriali, settoriali e sociali esistenti nel Paese; - provvede a determinare, con la partecipazione degli enti locali, dei sindacati e delle formazioni sociali, economiche e culturali, il programma di sviluppo regionale, rimuovendo gli squilibri interni della Regione; - fissa tra le direzioni della sua azione il costante perseguimento dei collegamenti interregionali necessari alla migliore utilizzazione delle risorse e all'unitario superamento dei dislivelli sociali ed economici del Mezzogiorno.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1971-05-22;349~art3 · fonte del testo