[1]Commissioni permanenti

[2]Il Consiglio regionale si articola in Commissioni permanenti. Il regolamento interno, ne stabilisce il numero, la competenza ed il funzionamento. Il Consiglio, inoltre, con le modalita' stabilite dal regolamento, puo' costituire Commissioni con incarichi speciali e Commissioni di inchiesta su questioni di interesse pubblico rientranti nella attivita' della Regione. E' fatto obbligo a tutti i titolari degli uffici della Regione e degli enti da essa dipendenti di fornire alle Commissioni, che siano costituite di soli membri del Consiglio, tutti i dati e le informazioni necessarie, senza vincolo di segreto d'ufficio.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:1971-05-22;348~art26 · fonte del testo