[1]Commissioni consiliari

[2]Sono istituite, nell'ambito del Consiglio, Commissioni permanenti per il preventivo esame di tutti i disegni di legge e di tutti i provvedimenti attribuiti alla competenza del Consiglio, nonche' di quelli previsti nel presente Statuto e nel Regolamento interno. Possono istituirsi Commissioni speciali per fini di indagine, di inchiesta, di studio. Il Regolamento disciplina le modalita' di esercizio delle funzioni delle Commissioni.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-05-22;341~art28 · fonte del testo