[1]Revisori dei conti

[2]Nella stessa seduta in cui si procede alla elezione della Giunta, il Consiglio regionale elegge, tra i consiglieri, tre revisori dei conti. Ciascun consigliere vota non piu' di due nomi. L'Ufficio dei revisori dei conti e' incompatibile con la carica di componente della Giunta e di componente dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale. I tre revisori dei conti eleggono il Presidente. I revisori hanno il compito di riferire al Consiglio sulla gestione del patrimonio immobiliare, sulla gestione del bilancio, sul conto consuntivo.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1971-05-22;347~art56 · fonte del testo