1. Per il controllo della gestione finanziaria della Regione, il Consiglio regionale elegge nel proprio seno ed al di fuori dei membri della Giunta regionale, tre revisori dei conti. 2. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto e ciascun Consigliere vota per un solo nome. 3. Sono proclamati eletti i Consiglieri che hanno riportato il maggior numero di voti. A parita' di voti e' proclamato eletto il Consigliere piu' anziano di eta'. 4. I revisori dei conti durano in carica tre esercizi finanziari e possono essere rieletti sino al termine della legislatura.

Testo vigente dal 1 febbraio 1992

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urn:nir:stato:legge:1992-01-23;44~art80 · fonte del testo