[1]Composizione della Giunta

[2]La Giunta regionale e' composta dal Presidente, che ne mantiene la unita' di indirizzo, e da non piu' di otto assessori, incaricati di dirigere i servizi regionali per settori omogenei, sulla base delle determinazioni collegiali. La Giunta provvede alla assegnazione delle attribuzioni tra i suoi componenti. Il Presidente della Giunta designa l'assessore che deve sostituirlo in caso di assenza o di impedimento. Il Presidente della Giunta deve comunicare al Consiglio le attribuzioni dei componenti della Giunta e le successive modifiche.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1971-05-22;347~art20 · fonte del testo