La Giunta e' composta dal Presidente, che ne mantiene l'unita' di indirizzo e da un numero di assessori non superiore a 12 preposti ai servizi regionali per settori omogenei, sulla base delle determinazioni collegiali. I singoli assessori responsabili di settori omogenei si organizzano in comparti per la programmazione e l'attuazione di piani di lavoro intersettoriale. Il Presidente della Giunta provvede alla designazione dell'assessore vice presidente che deve sostituirlo in caso di assenza o di impedimento. Congiuntamente alla presentazione del programma, il Presidente sottopone al Consiglio regionale l'articolazione operativa della Giunta.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-05-22;346~art20 · fonte del testo