[1]I Gruppi consiliari

[2]I consiglieri si costituiscono in gruppi, ognuno dei quali e' formato dagli eletti delle liste aventi lo stesso contrassegno. Qualora un consigliere non intenda appartenere al gruppo nelle cui liste e' stato eletto puo' entrare a far parte di altro gruppo, che ne sia consenziente. I consiglieri che non intendono far parte di alcuno dei gruppi di cui ai commi precedenti, entrano a far parte del gruppo misto. Il Consiglio assicura ai gruppi consiliari i mezzi per il loro funzionamento, secondo le modalita' previste dal regolamento interno.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1971-05-22;347~art11 · fonte del testo