Art. 67
[1]Utilizzazione degli uffici degli enti locali
[2]L'utilizzazione degli uffici degli enti locali avviene in base ad accordi fra la Regione e gli enti interessati.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
[1]Utilizzazione degli uffici degli enti locali
[2]L'utilizzazione degli uffici degli enti locali avviene in base ad accordi fra la Regione e gli enti interessati.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1971-05-22;343~art67 · fonte del testo
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