[1]Revoca della delega e sostituzione

[2]La delega e' revocata con legge regionale, sentiti gli enti delegati, in caso di gravi e reiterate violazioni di direttive regionali. Qualora l'ente delegato non provveda in ordine ai singoli atti inerenti a funzioni delegate, la Giunta, sentita la commissione consiliare competente puo' sostituirsi ad esso. E' esclusa ogni possibilita' di avocazione.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1971-05-22;343~art66 · fonte del testo