Le Commissioni possono consultare le rappresentanze della societa' civile; operano normalmente con la partecipazione dei rappresentanti di enti e associazioni il cui contributo sia ritenuto utile; si avvalgono altresi', quando lo ritengano opportuno, della collaborazione di esperti. Le Commissioni possono procedere ad udienze conoscitive.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-05-22;342~art21 · fonte del testo