[1]Partecipazione della Regione ad enti, aziende e societa'

[2]La Regione puo' partecipare ad enti o aziende a carattere consortile tra enti locali, e promuovere l'istituzione; puo' altresi' partecipare o promuovere societa' finanziarie regionali o interregionali cui partecipino altri enti pubblici, ovvero partecipare a societa' nelle quali sia prevalente la quota di partecipazione pubblica. In caso di societa' finanziarie promosse dalla Regione, ad essa deve essere assicurata la maggioranza assoluta delle azioni o partecipazioni anche in caso di emissione di obbligazioni convertibili. In tutti i casi si applica il disposto dell'ultimo comma dell'articolo precedente. La partecipazione deve tendere a precise finalita' sociali nel quadro delle scelte programmatiche della Regione.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-05-22;341~art61 · fonte del testo