Per attivita' inerenti allo sviluppo economico e sociale o a servizi di interesse della Regione, che, per la loro speciale natura e dimensione, non possono essere delegate agli Enti locali, ovvero non siano gestite direttamente, la Regione puo' con legge:

  • a)istituire enti od aziende regionali;
  • b)promuovere la istituzione di enti od aziende a carattere consorziale tra Enti locali e anche tra Regioni;
  • c)partecipare o promuovere societa' finanziarie regionali cui partecipino altri enti pubblici. In caso di societa' finanziarie promosse dalla Regione, a questa ultima deve essere assicurata la maggioranza assoluta delle azioni. La legge regionale regola le finalita', l'organizzazione ed il finanziamento degli enti, aziende e societa' regionali provvedendo ad assicurare che la loro attivita' si svolga conformemente agli indirizzi fissati.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-05-22;346~art53 · fonte del testo