Il rendiconto generale della Regione, comprensivo anche del conto degli enti, aziende e agenzie dipendenti dalla Regione, e' presentato dal Presidente della Giunta al Consiglio regionale entro il 30 giugno dell'anno successivo e assegnato alla Commissione competente che ne effettua il controllo. La Commissione presenta, entro novanta giorni, una relazione al Consiglio per l'approvazione; il Consiglio approva il rendiconto generale con legge entro il 21 dicembre.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-05-22;340~art62 · fonte del testo