1. Il rendiconto consuntivo e' presentato al Consiglio entro il 30 giugno dell'anno successivo all'esercizio finanziario cui si riferisce, ed e' approvato prima del bilancio preventivo. 2. Con il conto consutivo la Giunta presenta al Consiglio una relazione sullo stato di attuazione del programma regionale, dei piani settoriali e dei singoli progetti di attuazione, con l'indicazione dei costi e dei risultati finanziari e di gestione.

Testo vigente dal 21 novembre 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-11-09;336~art50 · fonte del testo