La Giunta esercita collegialmente le sue funzioni e delibera con l'intervento della maggioranza dei suoi membri e a maggioranza dei voti. Il Presidente puo' attribuire, per affari determinati, incarichi temporanei a singoli membri della Giunta; questa, su proposta del Presidente, puo' affidare a singoli o piu' membri compiti permanenti di istruzione per gruppi di materie affini. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salva diversa decisione della Giunta stessa.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1971-05-22;340~art33 · fonte del testo