Il Consiglio regionale si riunisce in prima seduta il primo giorno non festivo della terza settimana successiva alla data della proclamazione degli eletti, su convocazione del Presidente del Consiglio regionale scaduto. Assume la presidenza il consigliere eletto con il piu' alto numero di voti preferenziali; fungono da Segretari i due consiglieri piu' giovani. Nella prima riunione il Consiglio procede alla elezione dell'Ufficio di Presidenza, costituito dal Presidente, da due Vice Presidenti e da due Segretari, in modo che venga assicurata la presenza della minoranza. Il Presidente del Consiglio e' eletto a scrutinio segreto e a' maggioranza dei consiglieri assegnati alla Regione. I Vice Presidenti e i Segretari sono eletti a scrutinio segreto e a maggioranza relativa con due separate votazioni, votando ogni consigliere per un solo nome. I componenti l'Ufficio di Presidenza durano in carica per l'intera legislatura, e fino alla prima riunione del nuovo Consiglio.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-05-22;340~art10 · fonte del testo