La Regione riconosce nell'istituto del referendum l'elemento di collegamento organico tra la comunita' regionale ed i suoi organi elettivi e ne favorisce l'esercizio nei limiti consentiti dalle esigenze di funzionalita' della organizzazione regionale.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:1971-05-22;339~art62 · fonte del testo