[1]Il referendum

[2]Il referendun su leggi, regolamenti e provvedimenti amministrativi di carattere generale, contribuisce a realizzare il rapporto tra gli orientamenti che maturano nella comunita' regionale e l'attivita' degli organi regionali. La Regione ne favorisce l'esperimento secondo le esigenze di funzionalita' che le sono proprie.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1971-05-22;338~art53 · fonte del testo