Il Presidente e gli assessori hanno l'obbligo di rispondere alle interpellanze e interrogazioni entro quindici giorni dalla loro comunicazione al Consiglio, o, nel caso in cui il Consiglio non sia riunito, nella prima seduta successiva. Il Presidente e gli assessori hanno altresi' l'obbligo, se richiesti dalle commissioni consiliari a norma dell'articolo 16 del presente statuto, di presentarsi entro otto giorni dall'invito. Il Presidente puo' delegare a cio' un assessore.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-05-22;339~art35 · fonte del testo