1. Nel caso in cui una legge regionale venga, anche parzialmente, dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale o annullata a seguito di deliberazione del Parlamento ovvero abrogata in seguito a referendum, il Consiglio regionale delibera sui provvedimenti consequenziali da adottare nella prima seduta successiva alla pubblicazione della sentenza della Corte o della deliberazione del Parlamento ovvero alla proclamazione dei risultati del referendum.

Testo vigente dal 1 febbraio 1992

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1992-01-23;44~art68 · fonte del testo