1. L'elettorato attivo e passivo, il sistema di elezione, il numero ed i casi di ineleggibilita' e di incompatibilita' dei Consiglieri regionali, la durata in carica del Consiglio regionale e le modalita' per la convocazione dei comizi elettorali sono stabiliti con legge della Repubblica.

Testo vigente dal 1 febbraio 1992

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:1992-01-23;44~art27 · fonte del testo