[1]Petizioni al Consiglio regionale

[2]((I cittadini, singoli o associati, possono rivolgere petizioni al Consiglio regionale per chiedere provvedimenti legislativi o amministrativi o per chiedere che vengano esaminati oggetti determinati di pubblico interesse. L'Ufficio di Presidenza decide sulla ricevibilita' e ammissibilita' delle petizioni)). Le ulteriori modalita' relative all'esame delle petizioni e alle decisioni conseguenti sono stabilite dal Regolamento.

Testo vigente dal 3 luglio 1991

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 3 luglio 1991

Confronto con la versione in vigore dal 14 giugno 1971 al 3 luglio 1991. 6 parole tolte, 10 parole aggiunte.

I cittadini, singoli o associati, possono rivolgere petizioni al Consiglio aggiunto: regionale per chiedere provvedimenti legislativi tolto: e aggiunto: o amministrativi o per tolto: esporre necessita' di comune aggiunto: chiedere che vengano esaminati oggetti determinati di pubblico interesse. L'Ufficio di Presidenza decide sulla ricevibilita' e ammissibilita' tolto: formale delle petizioni. Le ulteriori modalita' relative all'esame delle petizioni e alle decisioni conseguenti sono stabilite dal Regolamento.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1971-05-22;338~art63 · fonte del testo