[1]Autonomia e sviluppo economico-sociale e programmazione

[2]La Regione esercita la propria azione legislativa, regolamentare ed amministrativa al fine di indirizzare e guidare lo sviluppo economico e sociale del Piemonte verso obiettivi di progresso civile e democratico. La Regione per realizzare le sue finalita' adotta il metodo e gli strumenti della programmazione. La programmazione regionale si propone di suscitare e valorizzare tutte le energie, di utilizzare tutte le risorse e di favorire tutti gli apporti nel determinare e soddisfare organicamente i fabbisogni e le esigenze della comunita' regionale. La Regione, avvalendosi delle proprie competenze, in concorso con lo Stato e gli enti locali, opera in particolare per: realizzare le condizioni atte a rendere effettivi il diritto allo studio, il diritto al lavoro, la piena occupazione e la tutela dei diritti dei lavoratori; contribuire al progresso della cultura e allo sviluppo della ricerca scientifica, promuovendo altresi' l'adeguamento delle strutture e dei contenuti della scuola alle esigenze della societa' regionale e nazionale; adottare le misure necessarie per assicurare la funzione sociale della proprieta' privata; acquisire alla gestione o al controllo pubblico i servizi di interesse generale; attuare le riforme necessarie per determinare giusti rapporti sociali e civili condizioni di vita nelle campagne e favorire l'impresa, singola e associata, di coltivazione diretta e familiare, nelle forme della proprieta' e dell'affitto; agevolare lo sviluppo economico e sociale dei territori e delle comunita' collinari e montane; promuovere lo sviluppo della cooperazione e dell'associazionismo; potenziare l'impresa artigiana e favorirne l'ammodernamento; coordinare le attivita' commerciali ed agevolare l'organizzazione razionale del sistema di distribuzione per la tutela del consumatore; coordinare e sviluppare i servizi sociali, con particolare riguardo alla salute e alla sicurezza sociale, alla abitazione, alla scuola e alla formazione professionale, all'assistenza sociale, alla viabilita' e ai trasporti, alle attivita' turistiche, all'impiego del tempo libero ed allo sport.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-05-22;338~art4 · fonte del testo