Art. 31
[1]La Giunta ((...))
[2]La Giunta regionale e' l'organo esecutivo della Regione. La Giunta e' composta dal Presidente e dagli Assessori in numero non superiore a dodici.
Testo vigente dal 3 luglio 1991
[1]La Giunta ((...))
[2]La Giunta regionale e' l'organo esecutivo della Regione. La Giunta e' composta dal Presidente e dagli Assessori in numero non superiore a dodici.
Testo vigente dal 3 luglio 1991
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1971
Confronto con la versione in vigore dal 14 giugno 1971 al 3 luglio 1991. 4 parole tolte.
La Giunta tolto: e il suo Presidenteaggiunto: ...
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1971-05-22;338~art31 · fonte del testo
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