[1]Commissioni speciali

[2]Il Consiglio, con le modalita' di cui all'articolo precedente, istituisce:

  • a)Commissioni speciali incaricate di esperire indagini conoscitive ed in generale di esaminare, per riferire al Consiglio, argomenti ritenuti di particolare interesse ai fini dell'attivita' della Regione;
  • b)Commissioni di inchiesta alle quali i titolari degli uffici della Regione, di enti ed aziende da essa dipendenti hanno l'obbligo di fornire tutti i dati e le informazioni necessarie, senza vincolo di segreto di ufficio. Il Regolamento determina le modalita' di funzionamento delle Commissioni.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1971-05-22;338~art19 · fonte del testo