ARTICOLO ABROGRATO DALLA L. 19 GENNAIO 2026, N. 11
Testo vigente dal 19 febbraio 2026
ARTICOLO ABROGRATO DALLA L. 19 GENNAIO 2026, N. 11
Testo vigente dal 19 febbraio 2026
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2 versioni dal 1988
Confronto con la versione in vigore dal 7 novembre 1988 al 19 febbraio 2026. 88 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Per le singole persone costituenti la popolazione residente, la rilevazione concerne le fondamentali notizie di stato civile ed anagrafico, il comune italiano di ultima residenza e di origine e l'iscrizione nelle liste elettorali. Per le persone temporaneamente presenti nella circoscrizione la rilevazione concerne notizie di stato civile ed anagrafico, il luogo di residenza, il motivo della temporanea presenza e l'iscrizione nelle liste elettorali. La rilevazione ha inoltre per oggetto notizie concernenti il grado di istruzione dei cittadini residenti all'estero, le notizie professionali ed altre di carattere socio-economico.aggiunto: ARTICOLO ABROGRATO DALLA L. 19 GENNAIO 2026, N. 11
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1988-10-27;470~art10 · fonte del testo
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