Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1910
Confronto con la versione in vigore dal 30 luglio 1910 al 16 dicembre 2009. 52 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Ai personali indicati nell'articolo precedente e alle rispettive famiglie cui alla data suddetta non sia stato ancora liquidato l'assegno loro spettante sono mantenuti integri i diritti acquisiti in base alle norme inerenti ai servizi ai quali appartenevano.
tolto: Dalla detta data la liquidazione degli assegni di pensione e' effettuata dalla Corte dei conti.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1910-07-17;511~art46 · fonte del testo
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