Art. 6
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1939
Confronto con la versione in vigore dal 23 agosto 1939 al 16 dicembre 2009. 69 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Il personale che dimostri di volta in volta di esercitare il volo abitualmente per esercizio della professione civile o con apparecchio di proprieta' personale o comunque non appartenente all'Arma aerea sara' dispensato dall'obbligo dell'allenamento purche' compia determinate prove stabilite dal Ministero dell'aeronautica.
tolto: E' in facolta' del Ministero dell'aeronautica di dispensare dall'allenamento o addestramento periodico il personale che, per comprovati motivi di forza maggiore, non possa presentarsi all'allenamento o all'addestramento.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1939-06-22;1170~art6 · fonte del testo
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