Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1949
Confronto con la versione in vigore dal 3 settembre 1954 al 16 dicembre 2010. 82 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: In caso di mancato pagamento alle scadenze, e decorso inutilmente il termine di quindici giorni, l'Istituto nazionale per il finanziamento della ricostruzione A autorizzato a riscuotere in unica soluzione alla piu' prossima scadenza gli interessi e le quote di ammortamento dei mutui da esso concessi, mediante ruoli affidati agli esattori delle imposte, con l'obbligo del non riscosso per riscosso e con le norme, la procedura e i privilegi vigenti per l'esazione delle imposte dirette, anche per quanto riguarda i diritti degli esattori.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1948-12-29;1515~art2 · fonte del testo
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