Il materiale scientifico in importazione temporanea potra' avere una destinazione diversa dalla riesportazione ed in particolare essere destinato al consumo interno a condizione che siano state soddisfatte le condizioni e le formalita' previste dalle leggi e dai regolamenti del paese di importazione temporanea.

Testo vigente dal 23 dicembre 1971

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1971-10-09;1104~art8 · fonte del testo