Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1943
Confronto con la versione in vigore dal 30 marzo 1943 al 9 maggio 2025. 77 parole tolte, 12 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: Le Autorita' di ciascuna delle Parti, competenti a decidere sui danni di guerra alle cose, possono richiedere l'assistenza amministrativa e giudiziaria delle Autorita' competenti dell'altra Parte contraente. Tale assistenza, nell'ambito della competenza dell'Autorita' richiesta, deve essere concessa.
tolto: Le richieste saranno trasmesse per via consolare:
tolto: in Italia al Ministero delle finanze (Ufficio danni di guerra);
tolto: nel Reich Germanico, al Reichsverwaitungsgericht (Reickriegsschadenamt).
tolto: Per l'espletamento delle richieste di assistenza amministrativa e giudiziaria non saranno corrisposte tasse o spese di sorta.aggiunto: Trattato-art. 4 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1942-12-07;1855~art4 · fonte del testo
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