Le pensioni, assegni o indennita' di guerra, che siano stati perduti, ridotti o sospesi per le cause indicate nel precedente articolo, sono ripristinati integralmente a decorrere dal 9 giugno Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o con essa non compatibili.

Testo vigente dal 9 gennaio 1971

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1970-12-18;1089~art2 · fonte del testo