Sono abrogate tutte le disposizioni che prevedono la perdita o la sospensione del diritto al conseguimento o al godimento della pensione, assegno o indennita' di guerra a seguito di condanna penale. Sono, altresi', abrogate le disposizioni che contemplano la riduzione dei trattamenti pensionistici di guerra per i motivi di cui al precedente comma.

Testo vigente dal 9 gennaio 1971

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urn:nir:stato:legge:1970-12-18;1089~art1 · fonte del testo