Ai sensi dell'articolo 17, lettera b), della legge 24 maggio 1977, n. 227, concernente disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero, nonche' alla cooperazione economica e finanziaria in campo internazionale, il limite degli impegni assumibili in garanzia ai sensi dell'articolo 3 della legge stessa, e' elevato, per l'anno finanziario 1979 a lire 4.500 miliardi per le garanzie di durata superiore a ventiquattro mesi.

Testo vigente dal 17 agosto 1979

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1979-08-13;380~art11 · fonte del testo