Con la stessa decorrenza prevista dall'articolo precedente il limite di lire 540.000 indicato nell'articolo 6, ultimo comma, della legge 5 gennaio 1956, n. 1, e' ulteriormente elevato a lire 960.000.
Testo vigente dal 25 marzo 1964
Con la stessa decorrenza prevista dall'articolo precedente il limite di lire 540.000 indicato nell'articolo 6, ultimo comma, della legge 5 gennaio 1956, n. 1, e' ulteriormente elevato a lire 960.000.
Testo vigente dal 25 marzo 1964
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che questa norma nomina.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1964-03-01;113~art2 · fonte del testo
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