Art. 35 — Clausola di invarianza finanziaria

Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge, ad eccezione degli articoli 30 e 33, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalle relative disposizioni con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Testo vigente dal 9 maggio 2026

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urn:nir:stato:legge:2026-05-07;70~art35 · fonte del testo