Parametri tariffari minimi e massimi dei compensi percepiti per le attivita' di raccomandazione marittima L'articolo 16 della legge 4 aprile 1977, n. 135, e' sostituito dal seguente: «Art. 16. - 1. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero delle imprese e del made in Italy, su proposta delle associazioni nazionali delle agenzie raccomandatarie marittime e degli armatori maggiormente rappresentative a livello nazionale, sono stabiliti i parametri tariffari minimi e massimi dei compensi percepiti per le attivita' di raccomandazione marittima, nonche' la percentuale di tali compensi che ciascun imprenditore individuale o societa' che esplica le attivita' di cui alla presente legge deve versare al Fondo agenti marittimi ed aerei sul conto intestato all'imprenditore stesso o ai legali rappresentanti delle societa' nonche' ai loro institori qualora questi ultimi non godano di altre forme previdenziali obbligatorie; con le stesse modalita' si provvede alla revisione periodica delle tariffe».

Testo vigente dal 9 maggio 2026

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urn:nir:stato:legge:2026-05-07;70~art19 · fonte del testo