Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente legge, la regione Friuli-Venezia Giulia, la regione Marche e le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, sono autorizzate ad assumere impegni fino alla concorrenza degli importi previsti dalla legge stessa e dalle successive leggi finanziarie, anche prima della iscrizione in bilancio di detti importi. A tali iscrizioni si fara' luogo in relazione agli effettivi fabbisogni di pagamento connessi con lo stato di realizzazione degli interventi.

Testo vigente dal 15 novembre 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-11-11;828~art22 · fonte del testo