Il termine previsto dal primo comma dell'articolo 16 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, gia' prorogato con l'articolo 1 del decreto-legge 1 giugno 1971, n. 289, convertito nella legge 30 luglio 1971, n. 491, e con l'articolo 1 del decreto-legge 12 febbraio 1973, n. 8, convertito nella legge 15 febbraio 1973, n. 94, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1979.

Testo vigente dal 7 maggio 1976

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1976-04-29;178~art17 · fonte del testo