Art. 33-ter — Proroga del termine per contributi ai comuni per interventi di messa in sicurezza, efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile

1. Al fine di assicurare ai comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti la realizzazione degli interventi finalizzati alla messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e del patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettivita', nonche' degli interventi di incremento dell'efficienza energetica e di sviluppo territoriale sostenibile, limitatamente ai contributi riferiti all'annualita' 2022, i termini di cui al terzo, quarto e sesto periodo del comma 14-bis dell'articolo 30 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono prorogati di quattro mesi

Testo vigente dal 30 giugno 2022

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urn:nir:stato:decreto.legge:2022-04-30;36~art33ter · fonte del testo