All'articolo 49 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, al comma 1-bis le parole «di euro 13 milioni» sono sostituite con le parole «di euro 28 milioni». Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 43.

Testo vigente dal 23 settembre 2022

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urn:nir:stato:decreto.legge:2022-09-23;144~art36 · fonte del testo