Le disposizioni agevolative di cui all'articolo 31 della legge 31 maggio 1964, n. 357, e successive modificazioni sono estese, in quanto applicabili, alle domande, agli atti, ai provvedimenti, ai contratti ed a qualsiasi documentazione diretta a realizzare le finalita' delle disposizioni medesime e riguardanti i soggetti di cui all'articolo precedente.

Testo vigente dal 29 dicembre 1973

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1973-12-19;837~art20 · fonte del testo