Sugli stanziamenti di cui al primo ed al secondo comma dell'articolo 1 della presente legge sono riservate le somme non superiori, rispettivamente, a lire 10.000 milioni e a lire 3.300 milioni, da utilizzare per interventi nei comuni di cui all'articolo 11 della legge 29 aprile 1976, n. 178. Nei medesimi comuni sara' altresi' utilizzata la somma di lire 10.000 milioni, a valere sullo stanziamento di cui al primo comma dell'articolo 2 della presente legge.

Testo vigente dal 16 marzo 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-03-07;64~art3 · fonte del testo