Art. 3 — Perdita del diritto di prelazione
Il conduttore perde il diritto alla prelazione prevista nell'articolo 2, se ricorrono gravi motivi dipendenti da suo fatto.
Testo vigente dal 4 febbraio 1963
Il conduttore perde il diritto alla prelazione prevista nell'articolo 2, se ricorrono gravi motivi dipendenti da suo fatto.
Testo vigente dal 4 febbraio 1963
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che questa norma nomina.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1963-01-27;19~art3 · fonte del testo
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